Commento:
In una opposizione a decreto ingiuntivo fra il debitore (in un contratto di finanziamento) e il cessionario del credito, il tribunale ha rilevato che dal verbale negativo di mediazione del 17/07/18 risultava che la società cessionaria aveva partecipato all’incontro di mediazione con la sola assistenza tecnica dell’avv. Tizio e non anche personalmente tramite un proprio rappresentante legale o un soggetto munito di un potere di rappresentanza sostanziale.
Secondo l’insegnamento di Cass. n. 8473/19 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx) e Cass. n. 18106/24 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/improcedibile-la-domanda-se-in-mediazione-partecipa-solo-l-avvocato-sprovvisto-di-procura-sostanziale-1564.aspx) “è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”.
A nulla è valsa la produzione in giudizio di una procura, peraltro priva di data certa, che non è menzionata nel verbale (nel verbale di mediazione non si fa alcun riferimento ad una procura). Il giudice ha rilevato inoltre che l’avv. Tizio ha apposto la propria firma solo in corrispondenza della dicitura “Avvocato parte istante” e non anche nello spazio riservato alla firma della “Parte istante”, che era rimasto in bianco.
All’improcedibilità della domanda monitoria consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n. 19596/20 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/sezioni-unite-nell-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-l-opposto-che-deve-promuovere-la-mediazione-a-pena-di-improcedibilita-dell-azione-e-di-revoca-904.aspx). Considerato che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è successivo all’espletamento della procedura di mediazione, le spese dell’intero giudizio vengono compensate.°


