​Costi e benefici fiscali della Mediazione

Avv. Silvio Zicconi

L’incremento dei costi della mediazione previsto dalla Riforma Cartabia, risulta in linea con la finalità deflattiva dell’istituto e la necessità che la stessa sia esperita in maniera reale ed efficace. Gli stessi, per la giurisprudenza, non ledono il diritto di difesa e sono rispettosi dei principi costituzionali e del giusto processo. Questa funzione giustifica poi una serie di benefici di natura fiscale.

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 21 dal 04/09/2026

Costi e benefici fiscali della Mediazione.
 
Un aspetto, che talvolta è stato oggetto di critiche e su cui si è soffermata anche la Corte Costituzionale, è rappresentato dai costi della Mediazione.
Detti costi, si è detto, andrebbero a ledere il diritto di difesa perché, andando ad aggiungersi a quelli del processo, comprometterebbero le concrete possibilità per il cittadino di vedere tutelati i propri diritti.
Senza ripercorrere la copiosa giurisprudenza formatasi in materia, appare opportuno richiamare alcuni principi ormai consolidati.
 
La normativa in tema di mediazione non è viziata da alcuna illegittimità costituzionale; la mediazione è uno strumento di definizione delle controversie alternativo al processo, che il legislatore, recependo i principi dettati dalla normativa comunitaria, ha previsto come obbligatorio per alcune tipologie di controversie.
 
Si è quindi ritenuto che anche sotto il profilo della legittimità costituzionale debbano ponderarsi i molteplici valori tutelati dal nostro ordinamento, quali il giusto processo, per cui gli oneri connessi all’esperimento di una procedura di mediazione sono stati ritenuti non pregiudizievoli del diritto di difesa: questo in ragione del fatto che i costi della procedura di mediazione avrebbero una portata alquanto contenuta, specie se rapportata al vantaggio ed ai benefici che derivano da un accordo concluso in mediazione.
 
Sotto tale profilo, limitando l’attenzione alle materie obbligatorie o ai casi in cui sia il giudice a disporre l’esperimento della mediazione in corso di causa, non deve trascurarsi che detti costi sono “alternativi” e non “aggiuntivi” rispetto a quelli del processo. Detta caratteristica, per un lato richiama ed è in linea con la nozione stessa della mediazione quale “misura alternativa al processo” e, per altro, ci porta alla mente quella giurisprudenza che parla dei costi della mediazione come un elemento di responsabilizzazione delle parti rispetto all’utilità dell’incontro”, consentendo loro “in caso di esito positivo, di definire la controversia, non esponendosi al pagamento dei costi ben più alti che comporta l’instaurazione di un processo” (TAR Lazio Sez. I n.5489/2025).
E’, infatti, fuori di dubbio che il costo della mediazione sia un ulteriore, gravoso e fastidioso balzello solo per chi vede la mediazione come un passaggio formale, da fare obtorto collo, per arrivare al giudice, mentre la prospettiva cambia completamente se quel passaggio lo si effettua nella ricerca effettiva di una definizione della controversia (ricerca in cui le energie intellettuali ed emotive messe in campo sono di gran lunga superiori ai denari che vi vengono investiti).
Per altro si è rimarcato che “la proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese in rilievo sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice”.
Sul punto il TAR Lazio, con la sentenza n.5489/2025, respingendo un ricorso del CODACONS teso ad ottenere l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia 24.10.2023 n.150-Regolamento recante l’approvazione delle nuove indennità spettanti agli Organismi di mediazione ai sensi dell’art.16 D.Lgs. n.28/2010, ha rimarcato come “le previsioni normative contestate siano coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori”.
Secondo il TAR, non solo non vi sarebbe alcuna violazione della Direttiva 2008/52/CE e dell’art.47 della Carta di Nizza, nella misura in cui “non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario”, ma “il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale.
In tale ottica la previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto”.
La serietà, la lealtà e l’impegno messi in campo nella mediazione, nella misura in cui determinano l’aumento esponenziale della possibilità di addivenire ad un accordo, nella medesima misura trasformano quei costi in costi alternativi e non aggiuntivi a quelli del processo, risultando per altro irrisori rispetto a quelli di quest’ultimo.
 
In questo quadro si inseriscono le previsioni di legge che, nell’ottica di una procedura di mediazione effettiva ed efficace impongono:

  • la partecipazione personale delle parti, che solo “per giustificati motivi” possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari a definire la controversia: essendo ben consapevole il legislatore, che solo a queste condizioni sarebbe possibile un confronto reale ed il raggiungimento di un accordo (non si trascuri come analoghi poteri al rappresentante sono imposti dal codice di rito per tutti i tentativi di conciliazione da esperirsi in sede processuale);
  • la cooperazione in buona fede e lealtà tra le parti, che costituisce un obbligo a pena di improcedibilità della successiva domanda giudiziale (per la parte istante) e, a pena di vedere il suo comportamento valutato negativamente dal giudice nel successivo processo ex art.116 c.p.c. e art.12bis D.Lgs. n.28/2010 (per la parte aderente);
  • la riservatezza, la cui inosservanza potrebbe avere ripercussioni sia nel successivo processo (quali l’inammissibilità delle prove), che in ambito civile/risarcitorio ove si traducano in una condotta illecita ex art.2043 c.c.;
  • la maggiore professionalità dei mediatori;
  • l’efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo, l’assistenza legale obbligatoria ed il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione, in presenza dei presupposti di cui all’articolo15-bis del d. lgs. n.148 del 2010.
 
In parallelo con i costi il legislatore ha operato sotto un duplice ulteriore profilo: il primo, come detto, rappresentato dal dare concretezza all’esigenza di garantire anche ai meno abbienti una assistenza legale in mediazione a spese dell’Erario, il secondo introducendo una serie di agevolazioni di natura fiscale.
 
Sotto tale profilo, il legislatore ha previsto un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino alla concorrenza di €. 600,00 (per procedura) in caso di accordo e, sempre entro il medesimo limite, anche per i compensi corrisposti al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione. 
Ove poi la parte abbia partecipato a più mediazioni nel corso del medesimo anno, il credito, che per procedura come detto è di massimo €. 600,00 in caso di accordo, è riconosciuto sino a complessivi €. 2.400,00 all’anno per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche.
E’ poi riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte, nel caso in cui il relativo giudizio sia stato estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, “nel limite dell’importo versato e fino alla concorrenza di e. 518,00” (art.20 D.Lgs. n.28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n.216/2024).
 
Per poter beneficiare dei menzionati crediti è necessario fare riferimento al decreto interministeriale del 1° agosto 2023, che prevede una procedura che si avvia con la presentazione di una domanda da inoltrare in modalità telematica sulla piattaforma dedicata, accedendo  tramite SPID, CNS o CIE sul sito ministeriale “lsg.giustizia.it”.
Il termine di presentazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di mediazione.
 
Ulteriori elementi di vantaggio sono rappresentati dalla
  • esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” (art.17 comma 1 D.Lgs. n.28/2010)
  • esenzione dall’imposta di registro del verbale e dell’allegato accordi di mediazione entro il limite di valore di centomila euro (che pertanto resta dovuta solo per la parte eccedente detto valore; art.17 comma 2 D.Lgs. n.28/2010).
Come rimarcato in giurisprudenza però, l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitato ai soli atti necessari per la mediazione, per cui il beneficio (esenzione) è escluso per qualsiasi atto autonomo successivo ed esterno alla procedura (Cass. n.11617/2020).
Da ciò ne consegue che l’esenzione dall’imposta di registro non potrà riconoscersi ad esempio per l’atto notarile esecutivo di un accordo di mediazione, già perfezionatosi come atto conclusivo della procedura. In tal caso l’atto notarile, infatti, pur essendo esecutivo di un accordo di mediazione è esterno, autonomo e successivo all’accordo di mediazione e, come tale, esterno alla procedura e non esente dall’imposta di registro (Corte di Giustizia Tributaria del Lazio n.4361/2024).
 
  Sassari 31.07.2026                                                                 Avv. Silvio Zicconi

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
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