Commento:
La controversia riguarda una domanda di indennizzo assicurativo per infortunio (circa € 60.000 richiesti dall’attore).
La compagnia assicurativa si difende sostenendo di aver già pagato una somma ritenuta satisfattiva (€ 1.055), e comunque contestando il diritto a ulteriori indennizzi.
Rilevata la natura assicurativa della lite, il Tribunale di Ancona, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., dispone l’esperimento della mediazione obbligatoria, assegnando i relativi termini di legge. Tuttavia, la parte attrice omette di avviare tale procedura, limitandosi a promuovere un invito alla negoziazione assistita.
L’attore tenta di difendersi sostenendo l’equipollenza tra i due istituti.
Il Tribunale respinge chiaramente questa tesi, ribadendo i seguenti principi (già affermati da Trib. Roma, 13 dicembre 2017, n. 23237, Trib. Roma, 18 luglio 2022, Trib. Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35):
1. mediazione e negoziazione assistita sono istituti diversi e non equipollenti;
2. la mediazione prevale perché prevede un terzo imparziale (mediatore) che offre maggiori garanzie di composizione.
Quindi: la negoziazione assistita non soddisfa il requisito della mediazione obbligatoria.
Questo è il passaggio più rilevante della sentenza.
Il giudice sottolinea anche un altro aspetto importante:
- l’attore non ha avviato la mediazione né nel termine assegnato né successivamente;
- la richiesta tardiva di concessione di un nuovo termine è inammissibile.
La decisione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante, ribadendo tre principi chiave:
1. la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità inderogabile (v. Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019);
2. la negoziazione assistita NON è equipollente alla mediazione (v. Cass. civ., sez. II, n. 40035/2021);
3. il mancato rispetto dell’ordine del giudice comporta improcedibilità definitiva (v. Cass. civ., sez. III, n. 19596/2020).



