Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale parte opposta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione instaurato innanzi ad un organismo territorialmente incompetente.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il caso di specie riguarda una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, soggetta quindi a mediazione obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
- inoltre nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la decisione in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la parte opposta è onerata di promuovere la mediazione;
- la sede dell’organismo di mediazione deve corrispondere al foro del Giudice competente;
- pertanto, l’esperimento della mediazione presso la sede di un organismo differente da quello del giudizio non produce effetti giuridici e non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- nel caso in esame, il verbale di mediazione non dimostra che la domanda di mediazione (non prodotta) sia stata depositata presso la sede dell’organismo (principale o secondaria) territoriale competente;
- allo stesso modo, l’opposta non ha provato l’asserita convenzione stipulata con un altro organismo di mediazione;
- inoltre, la possibilità di svolgere l’incontro in videoconferenza costituisce una mera modalità si svolgimento dell’incontro che non può derogare o sanare la violazione del principio di competenza territoriale;
- di conseguenza, il tentativo di mediazione non è stato esperito e la domanda giudiziale risulta improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. *



