Commento:
Nel corso di una causa avente ad oggetto obbligazioni contrattuali, il giudice disponeva, ex art. 5 quater d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione al fine di transigere la lite, onerando entrambe le parti di avviare il procedimento. Le parti,disattendendo l'ordine del giudice, non esperivano il procedimento di mediazione demandato.
La sentenza innanzitutto ricorda che, a differenza della mediazione obbligatoria, la disciplina della mediazione disposta dal giudice ha portata generale: in qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili il giudice può inviare le parti in mediazione.
Osserva quindi il magistrato pattese che la mediazione demandata è una “condizione di procedibilità piena e autonoma”, come chiarito in giurisprudenza (Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 40035/2021; Cass., n. 13573/2022) e che la sua mancata attivazione comporta l’improcedibilità della domanda, che può essere rilevata d’ufficio.
Il Tribunale applica poi correttamente il principio secondo cui l’ordine giudiziale di esperire la mediazione:
- vincola entrambe le parti;
- grava, quindi, sia sull’attore che sul convenuto (specialmente dopo la riforma Cartabia, che ha consolidato la natura paritaria dell’obbligo).
La parte più rilevante del provvedimento riguarda la motivazione sulla compensazione integrale delle spese.
La giurisprudenza, infatti, distingue due scenari:
a) Una sola parte non attiva la mediazione.
→ In tal caso, è possibile condannare la parte inerte alle spese o applicare una responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.), potendosi configurare un comportamento contrario ai doveri di collaborazione.
b) Entrambe le parti sono inadempienti.
→ La conseguenza è, come nel caso in commento, la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Il Tribunale di Patti richiama implicitamente questo secondo orientamento: l’ordinanza onerava entrambe le parti e nessuna vi ha ottemperato.
Non vi sono dunque i presupposti per l’attribuzione delle spese a una sola parte.La compensazione è motivata in modo coerente con l’esigenza di evitare che l’inadempimento reciproco si traduca in una penalizzazione unilaterale.
La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che valorizza la funzione deflattiva della mediazione demandata.
La motivazione sulle spese è interessante perché:
* ribadisce la pariteticità degli oneri derivanti dall’ordine del giudice;
* evita letture sbilanciate che addossino automaticamente al ricorrente il peso dell’attivazione;
* incentiva la collaborazione processuale tra le parti.
Concludendo: la sentenza del Tribunale di Patti n. 994/2025 offre una applicazione lineare dei principi in tema di mediazione demandata e costituisce un esempio di:
* corretta rilevazione dell’improcedibilità per mancata condizione di procedibilità;
* equa compensazione delle spese in presenza di doppia inerzia;
* equilibrio nel valutare la collaborazione processuale delle parti.
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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