Commento:
In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento revolving per l’acquisto di un elettrodomestico, il consumatore agiva per la restituzione delle somme in quanto il prestito (Euro 32.000) sarebbe stato concesso in violazione di diverse norme, tra cui l’art. 3 del D.Lgs. 374/1999, l’art.1355 c.c., l’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB) e dunque nullo. La Banca Alfa convenuta, costituitasi, chiedeva in via preliminare di dichiarare l’improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato effettivo e valido esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e nel merito rigettare la domanda.
Il tribunale accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda. Nella specie viene rilevato che avanti allo stesso tribunale pendono diversi procedimenti in cui presenzia lo stesso procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori. L’incontro di mediazione “di gruppo” si è svolto cumulativamente fra dieci ricorrenti e la Banca Alfa rappresentati dallo stesso avvocato e dallo stesso rappresentante sostanziale (il lr dell’associazione dei consumatori). Ebbene, tale modalità non viene ritenuta conforme alla normativa e al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito (Cass. 8473/2019, Cass. 20643/2023, Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023, Tribunale di Firenze n. 128/2024, Tribunale di Firenze n. 313/2024). Secondo la giudice, tale svolgimento della mediazione non può ritenersi effettivo, alla luce dell’art. 8 D.Lgs 28/2010 riformato, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
La partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”. La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa. La delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza. Le spese vengono tuttavia compensate in ragione della novità normativa. °



