Improcedibile l’appello se nessuna delle parti dà seguito all’invito ad esperire la mediazione delegata

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Avv. Fabrizia  Resta

Corte d’appello di Napoli, Sez. VII, 16.1.2026, sentenza n. 310, consigliere relatore Paola Mastroianni

A cura del Mediatore Avv. Fabrizia Resta da Lecce.
Letto 10 dal 07/02/2026

Commento:
 Un geometra conveniva un cliente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentirlo condannare al pagamento del compenso pattuito per l’incarico avente ad oggetto l'espletamento di pratiche tecniche e direzione lavori. Tale azione era stata preceduta da un tentativo di mediazione fallito per l’assenza della parte convocata. Il cliente convenuto eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. essendo trascorsi più di tre anni dal termine dell’incarico e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda. Avverso tale sentenza il geometra interponeva appello avanti alla Corte d’appello di Napoli la quale, alla seconda udienza, demandava la mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 DLgs 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di 15 gg dalla comunicazione dell’ordinanza invitando, entrambe a dare prova del positivo ovvero negativo esperimento al fine di consentire l'adozione del provvedimento consequenziale opportuno.
L'appello viene ritenuto improcedibile in applicazione dell’art. 5quater D.Lgs. 28/2010. Le parti avevano depositato le note di trattazione per l'udienza di discussione ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., senza assolutamente dar conto dell'eventuale attivazione ed esito della demandata mediazione. Nessuna, insomma, aveva dato seguito all’invito della Corte. Le spese di lite, stante la soccombenza, vengono poste a carico di parte appellante, con la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
  • dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
  • dr. Canale Alberto - Consigliere -
  • dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5507/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3786/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1012/2017, pendente
TRA
(...) (C.F.: (...)), rappresentato e difeso dall'avvocato (...) (C.F.: (...)) in virtù di procura alle liti in atti. APPELLANTE
E
(...)) (C.F.: (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...) (C.F.: (...)) in virtù di procura in calce alla comparsa in appello.
APPELLATA
Oggetto: compenso professionale Conclusioni:
per l'appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello di Napoli, adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto gravame:
  1. Riformare l'impugnata Sentenza n. 3786/2022 pubblicata il 24/10/2022 RG. 1012/2017 Rep. 4151/2022 del 24/10/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. nella persona del Giudice dott. Giovanni D'Onofrio in accoglimento dei motivi di appello innanzi indicati e nello specifico
  2. In accoglimento della domanda condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di e 23.638,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del termine dell'incarico all'effettivo soddisfo.
  3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
  4. In subordine, nella malaugurata ipotesi di rigetto dei motivi di gravame, Voglia il Giudice di Appello riformare il capo delle spese disponendo la compensazione delle stesse".
per l'appellata: "Alla luce delle suesposte eccezioni e deduzioni, si conclude per il rigetto dell'appello così come formulato, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par. 1.
Con citazione notificata il 24.1.2017, il geom. (...) conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. (...) esponendo: che gli veniva affidato incarico per l'espletamento delle pratiche tecniche relative alla realizzazione di un fabbricato rurale, di un muro di cinta e un muro di sostegno, su terreno censito catastalmente al (...), intestato alla convenuta, sito in Sessa Aurunca, fraz. Carano, alla via (...)- Carano; che, nello specifico, le pratiche, oltre quelle indicate, consistevano: nell'ampliamento per la realizzazione di un fabbricato per deposito attrezzi agricoli, nella pratica deposito Genio Civile di Caserta riferita alla C.E. 52/85, nella direzione lavori, nella redazione di istanza di sanatoria per abusi edilizi (completa di istanza, rilievo in loco fabbricato, redazione progetto completo di piante, prospetti, sezioni, perizia tecnica, certificato di idoneità statico - consegna pratica iniziale ed integrazione presso il comune); che la fattura n. 02 per onorario e prestazioni professionali, relativa alle precedenti attività, emessa il 2.2.2016, per importo complessivo di 23.638,35, rimaneva insoluta, nonostante, altresì, l'invito bonario al pagamento
inviato il 10.8.2015 n. racc. 14560348079-2; che, in data 22.7.2016, era stato sottoscritto verbale negativo di accordo, Prot. n. 006/357, per assenza della (...) dinanzi all'Organismo di Mediazione e di Conciliazione (...) S.r.l.
Tutto ciò premesso, (...) chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta dell'obbligazione del pagamento dovuto in virtù del descritto conferimento dell'incarico, condannarla al pagamento della somma di euro 23.638,35, comprensivi di IVA, e/o dell'importo stabilito in corso di causa dal CTU, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. Si costituiva (...)) la quale, invocando la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c., chiedeva il rigetto della domanda attorea. A tal fine, precisava che l'incarico di cui è causa veniva conferito al geometra attore nel 1985 e terminato dallo stesso nel 1994 mediante la presentazione dell'istanza di sanatoria per abusi edilizi presso il Comune di Sessa Aurunca ex l. 724/94, con conseguente ed evidente spirare del termine triennale della prescrizione de qua.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale, escussi cinque testi (con rinuncia da parte dell'attore all'escussione di un ulteriore proprio teste), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa all'udienza 20.6.2022.
Con sentenza n. 3786/2022, pubblicata il 24.10.2022, all'esito del procedimento R.G. n. 1027/2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva:
"1) rigetta la domanda;
2) compensa per 1 /2 le spese di lite e per il resto condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che per questa parte si liquidano in euro 1370,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge".
Par. 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 24.10.2022 e notificata il 14.11.2022, con citazione notificata a mezzo PEC il 12.12.2022 e, dunque, nel rispetto dell'art. 325 c.p.c., (...) interponeva appello - iscritto a ruolo il 21.12.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva (...)) che si opponeva al gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 21.4.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 21.3.2025, ove veniva demandata la mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 DLgs 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della relativa ordinanza, con avvertimento che il mancato esperimento della stessa è sanzionato con l'improcedibilità dell'azione; si rinviava pertanto all'udienza del 27.3.2026, anticipata al 16.1.2026 (in virtù di decreto presidenziale del 7.7.2025) per decisione ai sensi dell'art.
281se.ies c.p.c., con concessione alle parti del termine fino al 16.1.2026 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
Par. 3.
L'appello è improcedibile.
L'art. 5quater D.Lgs. 28/2010 prevede che: "1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
  1. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
  2. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Ebbene, come innanzi accennato, all'udienza del 21.3.2025, veniva demandata mediazione, con onere di attivazione del relativo procedimento in capo alla parte più diligente, invitando, entrambe, a dare prova del positivo ovvero negativo esperimento dello stesso al fine di consentire l'adozione del provvedimento consequenziale opportuno.
Tuttavia, ambo le parti si sono limitate a depositare le note di trattazione per l'udienza di discussione, fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 127ter e 281sexies
c.p.c., contenenti esclusivamente le rassegnate conclusioni, senza assolutamente dar conto dell'eventuale attivazione ed esito della demandata mediazione.
Stante il chiaro tenore normativo, che sanziona con la improcedibilità l'inadempimento dell'onere in parola, l'appello non può che essere dichiarato improcedibile.
Par. 4.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) con citazione notificata in data 14.11.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
  1. Dichiara improcedibile l'appello;
  2. Condanna (...) al pagamento, in favore di (...)) delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
  3. la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16.1.2026.
 

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Chi è l'autore
Avv. Fabrizia  Resta Mediatore Avv. Fabrizia Resta
Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi oltre la sfera individuale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale.
Ho studiato e studio diritto dai tempi dell'università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per litigare, ma per rielaborare...
continua





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