Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale l’opponente eccepiva l’improcedibilità dell’azione giudiziaria per mancato esperimento sia del procedimento di mediazione obbligatoria sia della negoziazione assistita obbligatoria.
In merito, il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha così statuito:
In merito, il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha così statuito:
- la domanda di parte attrice si fonda su un contratto di noleggio al quale è applicabile la disciplina della locazione e che, pertanto, è soggetto a mediazione obbligatoria;
- l’art. 3 commi 1 e 5 del D. L. n. 132/2024 prevede l’obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie aventi ad oggetto richieste di pagamento di somme non eccedenti 50.000 €, ferme restando le disposizioni che prevedono speciali procedimenti;
- pertanto, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria le parti devono esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria;
- nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, statuito sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la parte opposta è onerata di promuovere la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
- nel caso in esame, l’opposta ha attivato la mediazione nelle more del giudizio e la mediazione ha avuto esito negativo; risulta pertanto esperita la condizione di procedibilità. *



